La Commissione Tributaria Regionale, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex , ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma art. 53 d.lgs. 546/92 della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’ , il ricorso introduttivo proposto art. 8 d.lgs. 504/92 avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’Imu richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. , la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla 504/92 omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.