la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021