Orbene in assenza di una specifica diversa dichiarazione che doveva essere resa entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore della legge deve ritenersi che tacitamente e per fatti concludenti (dichiarazione ICI e dichiarazione dei redditi
presentata dal B.) i coniugi avevano inteso inserire anche l’immobile di via G. 136 nel perimetro dei beni ricadenti
nella comunione matrimoniale in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi “ipso iure” agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento (cfr conf Cass. Civ. ord. 7872 del 19.3.2021) .