La CTR ha escluso l’agevolazione non perché la moglie del ricorrente si fosse allontanata e vivesse in altro comune (questa circostanza ammette di per sé l’agevolazione quando ciò dipenda dalla rottura dell’unione coniugale ), ma perché , in fatto, ha ritenuto non provata proprio quest’ultima rottura. Infatti, la CTR ha ritenuto che difettasse il presupposto dell’agevolazione perché il coniuge viveva altrove e non era affatto pacifico che nella casa in questione ci vivesse il Rinaldi con il nucleo familiare residuo. In tal senso, occorreva che il contribuente fornisse la prova che l’abitazione costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito fosse riscontrabile solo per il medesimo.