La circostanza che per aver omesso i dovuti controlli o altre ragioni sulle quali non compete a questa Commissione indagare, il Comune non abbia contestato i mancati versamenti già dall’anno d’imposta 1996, dal quale l’immobile risulta essere inutilizzato, non costituisce una valida ragione per considerare l’imposta non dovuta anche per il futuro e tanto meno per annullare gli avvisi di accertamento relativi alle annualità ancora accertabili al momento in cui il Comune si è avveduto che le imposte erano state omesse. Pertanto l’ipotesi di affidamento e buona fede risulta accoglibile limitatamente alle sanzioni, come del resto ritenuto dall’Ente locale, che ha già provveduto in tal senso.