Ne consegue che, in linea di principio, alle occupazioni (come quella oggetto di controversia) finalizzate all’interramento di condutture per l’esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete