Il Comune è privo del potere impositivo ai fini TARI per le aree dove è stata istituita l’Autorità Portuale

L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

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