le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell’Amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, sentenza del 10.6.2011 n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata).
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