Massima:
Deve essere riconosciuta la riduzione dell’Imu del 50% ex art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011 ove lo stato di inagibilità sia già noto all’Ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino per cui l’Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza. Nel caso di specie il contribuente aveva comunicato l’avvenuto crollo del tetto e del solaio dell’immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune di Roma che pretendeva l’Imu per il 2013. In particolare i giudici hanno evidenziato il mancato rilievo del Comune di Roma a fronte dell’affermazione del contribuente che lo stato dell’immobile non avesse subito variazioni risultando così applicabile il principio di non contestazione. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 115, co 1° c.p.c.; art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16371/18; 18453/16; 16872/19.
SULL’ ARGOMENTO:
- IMU – Inagibilità già a conoscenza dell’Ente – Riduzione – Non necessita ulteriore richiesta
- IMU agevolata per inagibilità se Ente già a conoscenza del degrado
- IMU – Inagibilità a conoscenza dell’Ente – Non necessita dichiarazione