La Sesta Sezione tributaria della Cassazione ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, il quale ha stabilito che, con decorrenza dal 10.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo “D” va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento» ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», così sottraendo all’assoggettamento ad imposta catastale, con la suindicata decorrenza, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo ancorché unite al suolo (imbullonati).