Ha precisato la Suprema Corte che non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione – secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis del decreto-legge. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. l06 del 2011 e delle norme di seguito succedetesi – se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, gravando l’onere d’impugnazione del differente classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità.