la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari di cui si discute giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compresso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito (cfr. anche: ordinanza di questo T.a.r. n. 73/2019); inoltre, il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un’autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all’adozione della suddetta regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina.