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PUBBLICITA’ – Diniego solo a seguito di istruttoria e adeguata motivazione

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “Ai sensi dell’ art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2020, n. 2296; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 13/06/2017, n. 398).

 

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