questa Corte, in numerose occasioni, ha affermato che la nozione di pertinenza ai fini della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art.817 c.c. ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (per questa affermazione di principio v., tra altre, Sentenza n. 27572 del 30/10/2018 Sez. 5, Sentenza n.18470 del 21/9/2016)