Redazione entratelocali.info

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.18272 del 25/7/2017 – Il pagamento dell’imposta non sana la mancanza di autorizzazione del cartello pubblicitario

…per quanto concerne l’autorizzazione, non può essere presunto il suo rilascio dall’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità, cioè dal mero adempimento di un obbligo tributario nei confronti di un ente diverso, il Comune e che non ha nulla a che vedere con l’autorizzazione di cui si discute, finalizzata – come si è visto – al soddisfacimento di esigenze di sicurezza per la circolazione. 

Canone non ricognitorio- Tar Ge – Sentenza n.664 del 24/7/2017 – Prescinde da avvenuto pagamento Tosap/Cosap

il canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “si configura quale entrata patrimoniale per l’amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade”: in tal senso, “il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l’uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario”.

Trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita da una fonte legislativa e non di tributo, “il canone medesimo va preteso dall’amministrazione anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914)”.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Franchising – Logo – Tassabile – CTR Umbria – Sentenza n.268 del 24/7/2017

Intitolazione: Imposta Comunale Pubblicità – Cassonetti luminosi inferiori a 5 mq – Caso del franchising – Imposta – Dovuta

Massima: La distinzione tra insegna (esente da imposta) e pubblicità (tassata) sancita dall’art.17 comma 1 bis D.Lgs.507/93 non è suscettibile di applicazione analogica, valendo, in tema di esenzioni, il principio di tassatività. In caso di franchising, come nella specie, il principio resta valido in quanto tale contratto non trova valenza sul piano tributario

TOSAP – Cassazione – Ordinanza n.18102 del 21/7/2017 – Aree di sosta – Concessionario che esegue il solo mero servizio di gestione/esazione – Non dovuta

“il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia ( Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004 ).

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