IMPOSTA PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tar Rm – Sentenza n. 5723 del 11/5/2017 – Manifesti di propaganda ideologica – Contenuto non censurabile d’ ufficio
Diritti Affissioni – Manifesti – La fonte primaria che regola la materia (il d.lgs. n. 507/93) tutela infatti, oltre l’interesse finanziario dell’ente locale, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene, e altri interessi collettivi, con precipuo riguardo alle modalità e alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni (cfr. Cass. civ. sez. I^, sentenza n. 4506 del 5.3.2004).
Tale compendio normativo non conferisce però all’ente locale il compito di sindacare nel merito il contenuto della affissioni proprio perché sia gli slogan pubblicitari che le affissioni di altra natura costituiscono una libera forma di manifestazione del pensiero.
Diversamente opinando si conferirebbe all’amministrazione un potere di “censura”, in aperto contrasto con i valori protetti dalla Carta fondamentale.
DIFFORME:
“Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento comunale non appare viziato da carenza di motivazione laddove nega l’affissione per, alla luce del rammentato atto regolamentare comunale, una possibile violazione di norme poste a protezione della coscienza individuale ed a tutela di ogni confessione religiosa”