Il presupposto normativo della imposta sulla pubblicità è costituito dalla funzione pubblicitaria dei cartelli per i quali è prevista l’imposta, essendo soggetta a tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere a possibili acquirenti il nome, l’attività, il prodotto di un’azienda a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico. Il fatto che detta pubblicità venga svolta in un luogo aperto al pubblico, quale è un cento commerciale per grossisti non la esclude dall’applicazione dell’imposta, in considerazione del fatto che l’accesso al suddetto centro è consentito alla generalità dei cittadini (a differenza del vero e proprio acquisto riservato ai grossisti).