Redazione entratelocali.info

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TOSAP – Cassonetti raccolta rifiuti – Tassabilità – Condizioni – Cassazione – Sentenza 2921 del 13/2/2015

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non ha, quindi, diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d’opera, in cui l’occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico – operative connesse all’esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l’occupazione sia direttamente riconducibile all’ente locale; d’altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell’ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio” in questione – il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell’art. 49, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004))

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.27497 del 30/12/2014 – Stazione ferroviaria – E’ luogo aperto al pubblico

In realtà, come già osservato dalla citata Cass. n. 2167/2012, ai fini specifici dell’imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo,  di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. V 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. V 8 settembre 2008, n. 22572 e la più risalente Cass. n. 1930/1990 citata dalla sentenza impugnata).

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

COSAP – Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5214 del 22/10/2014 – Riparto di giuridisdizione tra “an” e “quantum”

Deve infatti farsi applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], secondo cui sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo – discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur.