Redazione entratelocali.info

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza n.17 del 18/1/2011 – Mega schermo – Modalità di applicazione – Rileva la disponibilità

In primo luogo, così come insegna la Suprema Corte, il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari. In termini, sentenza Cassazione 1 settembre 2004, n. 17.614. Ancora: l’art. 7 comma 1, D.Lgs. 507/1993 quando regola la quantità del contenuto dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la “superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”, indipendentemente dal numero dei messaggi che trasmette.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 15449 del 30/6/2010 – Imponibilità a prescindere dalla finalità di esposizione dei messaggi

E’ soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 507, art. 5 qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 23572 del 6/11/2009 – Violazioni ultra annuali – Ripetibilità sanzione

anche in tema di imposta di pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede che “la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”.
L’annualità dell’imposta è ribadita da Cass. n. 4399/2008, n. 1915/2007, n. 552/2007.
Sussistono pertanto analoga impostazione normativa e analoga ratio legis che impongono di addivenire alla medesima ricostruzione interpretativa.
Nè dal superiore principio della ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le superiori mutazioni dello stato di fatto) potrebbe dedursi la conseguenza della sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni, atteso che la situazione di chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo simmetrica a quella di chi non la presenta, come nel caso in ispecie, del tutto.