Redazione entratelocali.info

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR Lombardia – Sentenza 83/30 del 16/10/2006 – Solidarietà passiva – Coobligato

Degna di condivisione è l’osservazione di parte appellante sulla posizione della società xxxxx  srl che espone i cartelli con tale dicitura traendo vantaggi diretti dalla diffusione del marchio e delle vendite ad esso correlate.  La società , coobbligata in solido , avrà la via della, rivalsa nei confronti  della società tedesca per quanto pagato in Italia a titolo di pubblicità.

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 21724 del 11/10/2006 – Categoria speciale

Val solo aggiungere che la norma statale più volte richiamata impone solo di “suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza”, quindi di tener conto delle “importanza” delle stesse ma non di indicare e/o di spiegare (quindi motivare) tale “importanza” e la conseguente inclusione delle “località” nella zona tariffaria speciale.

 

CONFORMI:

La norma di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 546/1992 non impone affatto la contestuale quantificazione della superficie della zona di categoria speciale e del suo rapporto proporzionale con la superficie del perimetro abitato.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali – Dispenser free press – Alcune sentenze

Ne consegue che un manufatto sovrastante gli espositori-dispensers e recante come messaggio pubblicitario il nome del giornale di annunci commerciali in distribuzione gratuita è soggetto all’imposta sulla pubblicità.

La collocazione di un dispenser di free press che pubblica inserzioni di offerte e ricerche di immobili ,da locare e/o compravendere,all’esterno di una Agenzia immobiliare e’ idonea ai sensi dell’art.5 D.lgs.507/93 a realizzare il presupposto dell’imposta sulla pubblicità a carico della societa’ editrice.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Soggetto passivo – Solidarietà – Coobligato in solido – La posizione della Cassazione

Le norme civilistiche che disciplinano le obbligazioni
 solidali sono – in assenza di indicazione normativa contraria – applicabili
anche alle obbligazioni solidali in materia tributaria; perciò l’avviso di
 accertamento relativo alla imposta sulla pubblicità viene legittimamente 
notificato a “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
o oggetto della pubblicità” e che è (in base al comma 2 dell’art. 6 del
 D.Lgs. n. 507/1993) “solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta” su 
un piano di parità rispetto a “colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”.