Redazione entratelocali.info

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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Veicoli – Rileva la mera disponibilità

Oggetto di tassazione è il “mezzo pubblicitario” con il quale si effettua la pubblicità stessa e non il tempo dedicato alla medesima; quindi è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.

Questa Corte ha affermato che il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari (Cass. 1 settembre 2004, n. 17614).

Non vi è, dunque, correlazione fra il “tempo” dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la “superficie del veicolo impiegato” per la sua manifestazione.

L’imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l’occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa. Può essere definita “un’imposta di occupazione” e non di “tempo”, seppur svolta con messaggi ripetitivi (Cass. 17/2011).

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TOSAP – CTR Umbria – Sentenza 94 del 6/5/2019 – Passi carrai – Opere visibili – Tassabili

“Dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte dall’appellante, ritraenti i due passi carrabili in questione, asseritamente pacifiche, mettono in evidenza e senza equivoci che mentre la quota planimetrica del cortile da cui provengono le autovetture condominiali per immettersi sulla Via pubblica attraverso i due passi carrabili, si trova alla stessa quota del marciapiede pubblico, quest’ultimo si trova però leggermente a quota superiore della strada. Questo ha fatto si che si è reso necessario modificarlo, abbassandolo gradatamente, al fine di raccordarlo alla strada pubblica e consentendo così un transito più agevole delle autovetture.Trattasi pertanto di opere visibili e incontestabili, tali da rendere concreta l’occupazione di superficie, anche se minima, sottraendola all’uso pubblico.”

COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

SULL’ ARGOMENTO:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Denuncia di variazione – Modalità applicative

“…è configurabile una nuova imposizione (limitata al solo conguaglio) solo se è modificata la superficie o il tipo di pubblicità intendendosi in quest’ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio. Va inoltre osservato che la portata applicativa della previsione di legge su richiamata nel momento in cui stabilisce una maggiorazione dell’imposta non può che essere strettamente limitata alle sole ipotesi come ivi descritte… La variazione produce un nuovo debito di imposta solo se essa corrisponde ad un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l’applicazione di un imposizione maggiore.”