Redazione entratelocali.info

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Consiglio di Stato – Sentenza 2727 del 29/4/2019 – Il pagamento dell’imposta non rileva ai fini autorizzatori

“Per altro assorbente verso, la stessa formazione del silenzio assenso deve ritenersi pregiudizialmente preclusa in subiecta materia (cfr. Cass., sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 285 cit. e numerosi precedenti conformi): ciò che è dato desumere dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada (d.lgs. 285/1992), a mente del quale ultimo “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”.

A fronte di ciò è evidente che alcun rilievo può essere conferito all’ipotetico pagamento dell’imposta sulla pubblicità, che non dimostra di per sé, neppure in via implicita, l’esistenza di un valido titolo autorizzativo a necessaria consistenza provvedimentale; e ciò neppure nel caso in cui sia la stessa Amministrazione comunale a richiedere la corresponsione della relativa somma.

Peraltro, atteso che la semplice esposizione del messaggio promozionale (sia esso autorizzato o meno) costituisce di per sé presupposto dell’imposta (cfr. Cass. 22 febbraio 2002, n. 2555, che argomenta dal vantaggio di fatto conseguito dal privato, ancorché sine titulo), il pagamento di quest’ultima (operante, con ciò, anche in caso di abusività dell’impianto) non è comunque (id est: a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono) idoneo a comprovare alcunché in ordine alla legittimità dell’impianto.”

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione fiscale – Natura e caratteristiche – Cassazione – Ordinanza 10896 del 18/4/2019

” questa Corte ha già affermato che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).”

NOTIFICHE – PEC – Sufficiente la ricevuta di consegna – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 1847 del 17/4/2019

“Quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna – la cui produzione non è in sé contestata dalla parte privata – sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro (dunque l’effettiva apertura e presa visione dei documenti) possa essere richiesto ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo pec.”

IMU/ICI – Ente senza scopo di lucro che svolge attività commerciale – Nessuna esenzione – Cassazione – Sentenza 10123 del 11/4/2019

rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali  ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE: – qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento  da parte dell’utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l’attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente. ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Poste – Vetrine – Mezzi in connessione – Non ravvisabile – CTR Emilia Romagna – Sentenza 641 del 28/3/2019

“…A parere di questo Collegio, appurati i requisiti dell’identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari. Nel caso in esame, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell’Ufficio Postale, conservano ognuna una loro autonomia…”

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