Redazione entratelocali.info

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Postamat – Esenzione – Non spetta – CTR Emilia Romagna – Sentenza 638 del 28/3/2019

” a parere di Questa Commissione l’indicazione “Postamat” contenute nel caso che ci occupa come da foto prodotte dall’appellante, non può essere ricompresa fra le ipotesi di esenzione dell’imposta sulle pubblicità ex art.17 comma 1 lett.b DLGS 507 /93 perché trattasi di mezzo pubblicitario esposto su muro esterno; la norma citata non è suscettibile di interpretazione analogica essendo di natura speciale e derogatoria della norma generale. “

TOSAP/COSAP – Consiglio di Stato – Sentenza 2028 del 27/3/2019 – Occupazione difforme – Decadenza – Legittimità

“Va, invero, considerato che un rapporto fiduciario deve comunque sussistere nello svolgimento del rapporto di concessione, atteso che al privato viene attribuita la disponibilità di un bene che è pubblico, conseguendone l’interesse dell’amministrazione a che lo stesso venga utilizzato in conformità del titolo rilasciato e da soggetto che ne garantisca l’osservanza.

La persistenza di tale rapporto si estrinseca nel corretto utilizzo del bene e, dunque, nel rispetto degli obblighi nascenti dal titolo concessorio, conseguendo la sanzione decadenziale all’inadempimento del privato.”

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Legittimo affidamento – Tributo comunque dovuto – Cassazione – Ordinanza 8548 del 27/3/2019

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 9 gennaio 2019, n. 370; Cass. 25 marzo 2015, n. 5934).

Il principio di buona amministrazione impone dunque di richiedere l’imposta per i periodi pregressi e nei limiti della decadenza, dove il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni…

NOTIFICHE – Atti tributari – A mezzo poste private – Valide almeno dal 2014 – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 8416 del 26/3/2019

“il riferimento alle <<modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890>> va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo ( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1°/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata…”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 16875 del 15/6/2021 – Cabine per foto tessera – Esenzione – Esclusa

La Suprema Corte, con numerose pronunce, mette fine ad un vasto contenzioso che aveva a lungo coinvolto operatori commerciali ed uffici. La giustizia tributaria di primo e secondo grado, non di rado, aveva manifestato, nel merito, orientamenti difformi e a volte persino contraddittori. Oggi la Cassazione, accogliendo le tesi degli Enti impositori, ribadisce l’inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta per le fattispecie oggetto della vertenza.

“Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui pacificamente si discorre di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera, ecc.), ai fini della applicazione dell’esenzione ai sensi della norma invocata dalla ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha in primo luogo valutato se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali “sedi” di svolgimento dell’attività commerciale, giungendo correttamente ad escludere tale possibilità.

Invero, la sentenza impugnata impropriamente afferma che l’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992 indichi la “sede della società”, posto che l’espressione effettivamente inserita nella norma citata è “sede dell’attività”, ma ciò non incide sulla necessità di individuare il concetto di “sede” in senso giuridico e non, come sostenuto dalla ricorrente, in senso atecnico, ossia quale “luogo” genericamente inteso.

In proposito, va richiamato il precedente di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che, in un analogo caso, ha escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede” (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, Rv. 634248 -01). 

Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/ o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sedé della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE