Agenzia Entrate Riscossione

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella non impugnata – Eccezione di prescrizione a “valle” – TRIBUNALE LT – Sentenza 2013579382 del 25/5/2021

Sentenza 13579382s

Non vi sono, quindi, altri validi atti interruttivi della prescrizione validamente notificati nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle esattoriali. Essendo scaduto il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle (ultimi atti validamente notificati), deve, quindi, essere accolta l’opposizione, con annullamento dei corrispondenti ruoli di cui alle citate cartelle costituiscono un estratto.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Domicilio fiscale – Prova – Tribunale Alessandria – Sentenza 28/1/2021

In secondo luogo, la prova della nullità compete al ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo dell’efficacia della cartella di pagamento che egli deduce e che quindi deve provare. Al riguardo, la convenuta ha prodotto visura dell’Agenzia delle Entrate da cui risulta che l’appellante ha domicilio fiscale in Via xxx, con decorrenza dal 23/9/2016. L’appellante, invece, non ha prodotto, né in primo grado né in questa sede, la prova del fatto che il suo domicilio fiscale non fosse in Provincia di xxx. Infattui, egli ha prodotto unicamente un certificato storico di residenza rilasciato dalla Città di xxx il 23/12/2016, mentre la cartella in esame è stata emessa il 24.9.20188. Non è noto se egli abbia spostato la sua residenza nel periodo successivo e quindi, come correttuamente osservato dal primo giudice, manca la prova del fatto che al momento dell’emissione della cartella il domicilio fiscale dello XX fosse in Comune non compreso nella competenza dell’Ufficio Territoriale di xxxx.

Agenzia delle Entrate/Riscossione – Consiglio di Stato – Ordinanza 3213 del 28/7/2017 – Tar Lazio deve a breve decidere su immissione automatica dirigenti

Partenza in salita per il nuovo soggetto? 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da DirPubblica (Federazione del Pubblico Impiego) con cui veniva contestata  l’immissione nel ruolo dirigenziale dell’agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione. Il punto pare, tuttavia, non riguardare soltanto le posizioni di vertice ma investire anche i 7.600 dipendenti dell’ex Equitalia. La questione attiene, in realtà, al passaggio da soggetto di natura privatistica alla nuova connotazione giuridica di Ente Pubblico Economico.

Respinta invece la richiesta di sospensiva. D’altronde, avrebbe avuto ben poco senso sospendere un evento già verificatosi.

Sarà adesso il Tar Lazio a pronunciarsi, recependo anche la sollecitazione del Consiglio di Stato a fissare l’udienza pubblica con priorità.