Gestione servizi riscossione

GESTIONE SERVIZI RISCOSSIONE – Attività di supporto – Non configurabile la qualifica di agente contabile – Corte Conti Marche – Sentenza 245 del 12/5/2021

Tanto considerato, il Collegio ritiene che la xxxx srl non possa essere considerata un agente contabile nella vicenda per cui è
giudizio, per effetto del dirimente rilievo che la stessa non ha avuto alcun maneggio di denaro pubblico, essendo la sua attività in favoredel Comune  caratterizzata da strumentalità e supporto nell attività di accertamento e riscossione delle entrate pubblich.

Linee di indirizzo ANCI/IFEL – ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali

Le straordinarie condizioni imposte dall’emergenza epidemiologica e dai provvedimenti specifici che hanno profondamente modificato la gestione delle entrate comunali pongono gli operatori di fronte a situazioni inedite e alla necessità di intraprendere decisioni difficili.

Inoltre, il perdurare della crisi ha portato ad un’ulteriore proroga al 31 agosto 2021 del termine per la sospensione dell’attività di riscossione coattiva, riguardante sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e sia l’avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, ecc.), operata dal dl n.99/2021 (cd. decreto “Semplificazioni”).

Le considerazioni riportate nelle Linee di indirizzo Ifel/Anacap per la rinegoziazione dei contratti possono costituire elementi di supporto ai Comuni ed alle società affidatarie dei servizi in questione, così da impostare un confronto proficuo ed improntato a canoni di correttezza, buona fede e solidarietà, ai fini della salvaguardia della funzione entrate

GESTIONE SERVIZI – Cassazione – Relazione 56 del 8/7/2020 – Rinegoziabilità dei contratti

“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione.”