Giurisdizione
IMPOSTA DI SOGGIORNO – Accertamento induttivo su struttura inattiva – Onere della prova
In altri termini, gravava sulla convenuta un preciso, tempestivo e doveroso obbligo informativo in ordine alla asserita soluzione di continuità dell’attività ricettiva, che non è stata esercitata, ancorché, lo si ripete, tale comunicazione potesse essere realizzata agevolmente nella pur precaria situazione di salute in cui versava la signora…
FINANZA PUBBLICA, CORTE CONTI: ACCRESCERE IL TASSO DI SVILUPPO E RIDURRE GRADUALMENTE IL DEBITO
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno reso pubblico il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica. Il documento riprende i principali temi di finanza pubblica, con un’attenzione ai settori più coinvolti dalla crisi emergenziale e dalle misure adottate dal Governo per farvi fronte, approfondendo gli aspetti relativi a: andamenti e prospettive dell’economia e della finanza pubblica, con particolare attenzione per la dinamica del debito; alla politica fiscale con il dibattito sulla riforma dell’Irpef, su possibili revisioni della tassazione indiretta, riscossione e misure per incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, alla spesa e alle politiche sociali, sui risultati delle misure a sostegno delle imprese e delle scelte di investimento delle amministrazioni territoriali, anche in chiave “green”, come previsto dal PNRR.
Per la Corte “le prospettive di breve e medio termine delineate nel DEF appaiono alla portata del nostro Paese”: infatti, dopo la marcata caduta accusata dall’economia italiana, passata dal +0,3 % di crescita del PIL nel 2019 al – 8,9 % del 2020, le stime del Documento di economia e finanza presentato ad aprile prevedono per l’anno in corso un aumento del 4,5% del PIL con un recupero di quasi la metà del terreno perduto. “La scommessa implicita è sulla crescita potenziale”, scrive la magistratura contabile, che potrà essere significativamente innalzata grazie ai programmati investimenti pubblici, ma che non sarebbe solida e duratura se non facesse leva sul ritorno vigoroso delle iniziative imprenditoriali; infatti, “i dati mostrano che ampi spazi di recupero vi sono anche per gli investimenti privati” grazie agli stimoli del PNRR. Vanno, al riguardo, superate le fragilità che caratterizzano la nostra economia con le attese riforme strutturali e la capacità di fare nuovi investimenti all’insegna della sostenibilità infrastrutturale ed ambientale.
CONTENZIOSO – Corte Costituzionale – Ordinanza 225 del 27/10/2020 – Ingiunzione entrate patrimoniali – Competente giudice dove ha sede ente locale
“…che in particolare la richiamata sentenza n. 158 del 2019 ha affermato che «[v]algono al riguardo i princìpi già enunciati nella sentenza n. 44 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente»..”
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Corte_Costituzionale_ordinanza_225_27_10_2020
CONTENZIOSO – CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 158 del 25/6/2019 – Concessionario – Giudice competente
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».
“Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente.
Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.
Pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell’ente locale concedente».
CONFORMI: