Notifiche

NOTIFICHE per compiuta giacenza solo con prova della ricezione della seconda raccomandata

alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L.n.890 del 1982, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale,  mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza  effettiva, dell’atto notificando stesso”.

Communication illustrations by Storyset

Nessuna notifica senza la raccomandata che comunica la giacenza – Non basta avviso nella cassetta postale

L’art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell’autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall’ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell’AMA di Roma, deve avvenire in base all’art 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. con l’invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell’accertamento presso la casa comunale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.

Cassazione Sezioni Unite Sentenza 40543 del 17 12 2021

Alla notifica degli atti tributari tramite messo si applica la scissione soggettiva dei termini

Cassazione Sezioni Unite Sentenza 40543 del 17 /12 /2021

La scissione soggettiva, infatti, come già detto, non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti, mentre, se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’Ufficiale Giudiziario (ovvero all’ufficio postale).

SULL’ARGOMENTO:

Web Vectors by Vecteezy

La notifica del pdf della cartella è valida se eseguita tramite pec

la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della  riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 )

NOTIFICA INESISTENTE SE LA FIRMA DI RICEVIMENTO E’ DICHIARATA FALSA DAL TRIBUNALE

Il procedimento di notificazione relativo all’avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell’atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.