Notifiche

RISCOSSIONE – Ingiunzione – Notifica – Rifiuto – Soggetto non identificato – Nullità – CTR LAZIO – Sentenza 4031 del 15/12/2020

Notifica contribuente – Rifiuto ricevere atto – Messo notificatore – Rifiuto destinatario – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Notifica mani proprie – Mancato perfezionamento – Rileva – Nullità notifica – Consegue.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica a tutti gli Eredi – Non necessita

…erroneamente assume che la notifica in questione «avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi», non anche quello del solo «XXXX», ed essere eseguita con consegna di «una copia del cennato atto, per ciascun erede.»; assunti, questi ultimi, del tutto erronei a fronte di notifica da eseguirsi «collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto». Va, peraltro, rimarcato che l’ingiunzione fiscale correttamente era stata emessa nei confronti della de cuius e che, secondo la disposizione codicistica sopra richiamata, dalla notifica agli eredi, presso l’ultimo domicilio della de cuius, affatto consegue la mancata individuazione delle parti del rapporto…

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica – Termini – Scissione – Effetti – CTR MOLISE – Sentenza 352 del 24/11/2020

l’ avviso di accertamento n. 2450 TARSU anno 2010 emesso in data 16/12/2015, consegnato a Poste Italiane il 18/12/2015, notificato il successivo 04/01/2016 e ritirato dal contribuente in data 05/01/2016. Orbene in merito alla notifica dell’atto di accertamento 2010 si evince che il Comune di …… l’ha consegnato all’ufficio postale in data 18/12/2015, quindi entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma specifica. Per l’Ente locale occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione da parte del contribuente.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE- Accertamento – CAD – Applicabilità ante D.Lgs. 217/2017 – Cassazione – Sentenza 1557 del 26/1/2021

Ringrazio il Prof. Tommaso Ventre per la preziosa segnalazione

“Alla ritenuta applicabilità del CAD consegue la legittimità della notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico. Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta. “

NOTIFICHE – Pec – Cartella già cartacea – Firma digitale – Non necessita – Cassazione – Sentenza 27181 del 27/11/2020

E’ principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.