Notifiche

NOTIFICHE – Pec – Indirizzo pec non da registri ufficiali – Notifica inesistente – CTP ROMA – Sentenza 9274 del 24/11/2020

“La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – comedimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile ali’ agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web de li’ Agenzia. . Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379/19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.”

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica a Ditta invece che all’impresa – Legittimità – Cassazione – Sentenza 24544 del 2/10/2019

“Qui bisogna ricordare che la ditta non è essa stessa l’impresa, ma elemento distintivo dell’impresa cui non fa capo l’obbligazione tributaria perché l’obbligazione tributaria fa capo invece all’imprenditore, persona fisica. La indicazione della ditta nell’avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria (Cass. n. 713/2007) cosa che in questo caso non è avvenuta.”

NOTIFICHE – Avviso ricevimento privo di generalità – Validità – Cassazione – Ordinanza 20754 del 1/8/2019 – Raccomandata a.r.

Sta di fatto che, come pure evidenziato dal controricorrente, Antonio Casilli ha ricevuto l’atto impositivo, del quale era destinatario, nel proprio domicilio e nella qualità, all’epoca posseduta, di amministratore giudiziario della società, sicché l’attestazione dell’ufficiale postale circa la persona cui l’atto medesimo è stato consegnato è sufficiente per il perfezionamento della notificazione, atteso che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione ha provveduto ad apporre la propria firma, cosa che esclude qualsivoglia rilievo alla dedotta erronea indicazione della iniziale del nome proprio del ricevente. Infatti, ove anche manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 20918/2016).

NOTIFICHE – Eredi – Onere comunicazione agli uffici – Cassazione – Sentenza 15437 del 7/6/2019

“La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n.26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1)impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comm dell’articolo 65 non sia stata effettuata;

2)individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione

NOTIFICHE – Accertamenti – Raccomandata a.r. del concessionario – Legittimità – Cassazione – Ordinanza 14635 del 29/5/2019

“La possibilità della notifica effettuata dal concessionario è espressamente contemplata dal combinato disposto dei commi 158 e 159 dell’ad. 1 della legge 296/2006… Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi dell’art 26 1° comma seconda parte del dpr 602/1973, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali d riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass nr 3254/2016 17598/2010, 911/201.2 14146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″