Pec

Web Vectors by Vecteezy

La notifica del pdf della cartella è valida se eseguita tramite pec

la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della  riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 )

NOTIFICHE – Pec – Cartella già cartacea – Firma digitale – Non necessita – Cassazione – Sentenza 27181 del 27/11/2020

E’ principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

NOTIFICHE – Pec – Indirizzo pec non da registri ufficiali – Notifica inesistente – CTP ROMA – Sentenza 9274 del 24/11/2020

“La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – comedimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile ali’ agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web de li’ Agenzia. . Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379/19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.”

NOTIFICHE – PEC – Sufficiente la ricevuta di consegna – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 1847 del 17/4/2019

“Quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna – la cui produzione non è in sé contestata dalla parte privata – sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro (dunque l’effettiva apertura e presa visione dei documenti) possa essere richiesto ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo pec.”