Accertamento e Riscossione

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica a tutti gli Eredi – Non necessita

…erroneamente assume che la notifica in questione «avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi», non anche quello del solo «XXXX», ed essere eseguita con consegna di «una copia del cennato atto, per ciascun erede.»; assunti, questi ultimi, del tutto erronei a fronte di notifica da eseguirsi «collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto». Va, peraltro, rimarcato che l’ingiunzione fiscale correttamente era stata emessa nei confronti della de cuius e che, secondo la disposizione codicistica sopra richiamata, dalla notifica agli eredi, presso l’ultimo domicilio della de cuius, affatto consegue la mancata individuazione delle parti del rapporto…

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica – Termini – Scissione – Effetti – CTR MOLISE – Sentenza 352 del 24/11/2020

l’ avviso di accertamento n. 2450 TARSU anno 2010 emesso in data 16/12/2015, consegnato a Poste Italiane il 18/12/2015, notificato il successivo 04/01/2016 e ritirato dal contribuente in data 05/01/2016. Orbene in merito alla notifica dell’atto di accertamento 2010 si evince che il Comune di …… l’ha consegnato all’ufficio postale in data 18/12/2015, quindi entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma specifica. Per l’Ente locale occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione da parte del contribuente.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Domicilio fiscale – Prova – Tribunale Alessandria – Sentenza 28/1/2021

In secondo luogo, la prova della nullità compete al ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo dell’efficacia della cartella di pagamento che egli deduce e che quindi deve provare. Al riguardo, la convenuta ha prodotto visura dell’Agenzia delle Entrate da cui risulta che l’appellante ha domicilio fiscale in Via xxx, con decorrenza dal 23/9/2016. L’appellante, invece, non ha prodotto, né in primo grado né in questa sede, la prova del fatto che il suo domicilio fiscale non fosse in Provincia di xxx. Infattui, egli ha prodotto unicamente un certificato storico di residenza rilasciato dalla Città di xxx il 23/12/2016, mentre la cartella in esame è stata emessa il 24.9.20188. Non è noto se egli abbia spostato la sua residenza nel periodo successivo e quindi, come correttuamente osservato dal primo giudice, manca la prova del fatto che al momento dell’emissione della cartella il domicilio fiscale dello XX fosse in Comune non compreso nella competenza dell’Ufficio Territoriale di xxxx.

Tributi riscossi in violazione di norma UE – Rimborso dovuto

Ringrazio il Prof.Tommaso Ventre per la preziosa segnalazione.

osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

SERVIZIO RISCOSSIONE – Cassazione Sez.UU. – Sentenza 2144 del 29/1/2021 – Concessionario – Controversia contrattuale – Giurisdizione ordinaria

la soluzione della vicenda in punto di giurisdizione va ricercata nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite -già ricordata- che riserva le controversie relative ai rapporti successivi all’atto autoritativo a seguito del quale è stata conclusa la concessione alla giurisdizione del giudice ordinario.