Accertamento e Riscossione

NOTIFICHE – Pec – Cartella già cartacea – Firma digitale – Non necessita – Cassazione – Sentenza 27181 del 27/11/2020

E’ principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Motivazione e presupposto effettivo – Cassazione – Ordinanza 27135 del 27/11/2020

“La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettarfiente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020). Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propriapretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo,circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.”

 

 

 

 

NOTIFICHE – Pec – Indirizzo pec non da registri ufficiali – Notifica inesistente – CTP ROMA – Sentenza 9274 del 24/11/2020

“La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – comedimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile ali’ agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web de li’ Agenzia. . Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379/19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.”

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione – Sottoscrizione – Funzionario – Atto di designazione – Cassazione – Ordinanza 26556 del 23/11/2020

La quinta Sezione della Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia, ribadisce la necessità che, in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva al concessionario, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile deve risultare da apposito atto sottoscritto.

“Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n.31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 8’7, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995″.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Tardivo versamento – Sanzione – Non riducibile – Cassazione – Ordinanza 23986 del 29/10/2020

“la CTR ha esercitato il potere di determinare la sanzione (avuto riguardo alla gravità della  violazione, desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per  l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle  condizioni economiche e sociali) di cui all’art. 7, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, che  tuttavia non è dato in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa (Cass. n. 1660/2013, proprio in materia di sanzione ex art. 13 d.lgs n. 471 del 1997).”