Accertamento e Riscossione

NOTIFICHE – Avviso ricevimento privo di generalità – Validità – Cassazione – Ordinanza 20754 del 1/8/2019 – Raccomandata a.r.

Sta di fatto che, come pure evidenziato dal controricorrente, Antonio Casilli ha ricevuto l’atto impositivo, del quale era destinatario, nel proprio domicilio e nella qualità, all’epoca posseduta, di amministratore giudiziario della società, sicché l’attestazione dell’ufficiale postale circa la persona cui l’atto medesimo è stato consegnato è sufficiente per il perfezionamento della notificazione, atteso che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione ha provveduto ad apporre la propria firma, cosa che esclude qualsivoglia rilievo alla dedotta erronea indicazione della iniziale del nome proprio del ricevente. Infatti, ove anche manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 20918/2016).

CONTENZIOSO – CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 158 del 25/6/2019 – Concessionario – Giudice competente

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».

 

“Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.

Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente.

Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.

Pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell’ente locale concedente».

CONFORMI:

NOTIFICHE – Eredi – Onere comunicazione agli uffici – Cassazione – Sentenza 15437 del 7/6/2019

“La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n.26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1)impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comm dell’articolo 65 non sia stata effettuata;

2)individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione

NOTIFICHE – Accertamenti – Raccomandata a.r. del concessionario – Legittimità – Cassazione – Ordinanza 14635 del 29/5/2019

“La possibilità della notifica effettuata dal concessionario è espressamente contemplata dal combinato disposto dei commi 158 e 159 dell’ad. 1 della legge 296/2006… Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi dell’art 26 1° comma seconda parte del dpr 602/1973, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali d riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass nr 3254/2016 17598/2010, 911/201.2 14146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sanzioni – Cumulo giuridico e recidiva – Compatibilità – Cassazione – Sentenza 13742 del 22/5/2019

“…Il compimento di un’altra violazione incarnante il superamento di quel momento di valore rappresentato dall’accertamento giudiziale della violazione (o dalla definitività della stessa per mancata impugnazione) potrà coniugarsi col disvalore proprio della perpetrazione di una ripetuta condotta di violazioni della stessa indole.

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dall’art. 7 comma 3 e dall’art. 12 comma 5 del d.lgs 472/92 è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.”