Accertamento e Riscossione

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione fiscale – Natura e caratteristiche – Cassazione – Ordinanza 10896 del 18/4/2019

” questa Corte ha già affermato che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).”

NOTIFICHE – PEC – Sufficiente la ricevuta di consegna – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 1847 del 17/4/2019

“Quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna – la cui produzione non è in sé contestata dalla parte privata – sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro (dunque l’effettiva apertura e presa visione dei documenti) possa essere richiesto ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo pec.”

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Legittimo affidamento – Tributo comunque dovuto – Cassazione – Ordinanza 8548 del 27/3/2019

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 9 gennaio 2019, n. 370; Cass. 25 marzo 2015, n. 5934).

Il principio di buona amministrazione impone dunque di richiedere l’imposta per i periodi pregressi e nei limiti della decadenza, dove il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni…

NOTIFICHE – Atti tributari – A mezzo poste private – Valide almeno dal 2014 – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 8416 del 26/3/2019

“il riferimento alle <<modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890>> va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo ( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1°/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata…”