Accertamento e Riscossione

NOTIFICHE – Raccomandata a.r. – Compiuta giacenza – Notifica – Modalità – Cassazione – Ordinanza 6857 del 8/3/2019

“con riguardo alla data della avvenuta notifica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in applicazione —non diretta ma analogica— della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, I. 890/02 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cass. 2047/2016) e da ciò consegue, alla luce della attestazione prodotta dal Comune che nel caso di specie la data è quella del 23 ottobre 2010…”

CONFORMI:

Si ritiene quindi (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2016, ord. 2047) che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, Legge n. 890/82 secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore“; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 Legge n. 890/82, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Accertamento con adesione e successivo ricorso – Sospensione termine impugnazione – Cassazione – Sentenza 5920 del 28/2/2019

“…In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparato ne’ a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, ne’ a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo dì attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della perdurante sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento…”

Giustizia Vettori di Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Verbale di pubblico ufficiale – Insuperabile valore probatorio in caso di mancata querela di falso – Cassazione – Ordinanza 1354 del 18/1/2019

E tale conclusione – incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso – attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della  intangibilità dell’efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui “per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l’avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare”.

TRIBUTI LOCALI – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 30362 del 23/11/2018

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente,  ai sensi dell’art. 2948. n. 4, e.e., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Firma autografa del funzionario – Sostituzione dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile – Legittimità – Cassazione – Sentenza 30052 del 21/11/2018

“Come già statuito da questa Corte in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP; Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004) e di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010), nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.”

CONFORMI: