Accertamento e Riscossione

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE – Avviso bonario – Istanza annullamento – Diniego impugnabile solo per legittimità del rifiuto- Cassazione – Ordinanza 25135 del 10/10/2018

Questa Corte ha più volte affermato in materia che il diniego dell’annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell’ente impositore, può essere impugnato dal contribuente solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n. 12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5, ord. 2 dicembre 2014, n. 255249). A detto principio, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 luglio 2017, n. 181), deve essere assicurata ulteriore continuità.

Sanzioni codice della strada – Riscossione coattiva – utilizzo dell’ingiunzione – Legittimità – Cassazione – Sentenza 24722 del 8/10/2018

In conclusione, come già rilevato da questa Corte nei precedenti arresti in materia (Cass. 28/09/2017, n. 22710 e Cass. 13/11/2017, n. 26736), la legge consente (e consentiva nel 2008) ai comuni di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione.

CONFORMI:

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Ravvedimento operoso parziale – Inammissibile – Cassazione – Sentenza 22330 del 13/9/2018

Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Atto non impugnato – Rimborso – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 20367 del 31/7/2018

Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione».

Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.

IMPOSTA SOGGIORNO – Mancato riversamento – Giurisdizione – E’ della Corte dei Conti – Cassazione – Ordinanza 19654 del 24/7/2018

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.