Accertamento e Riscossione

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Legittima la notifica collettiva agli eredi all’ultimo domicilio del de ciuius

Massima:  In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ. in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie ed è nulla la notifica dell’avviso di accertamento Imu non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius ma nella residenza anagrafica di una coerede. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 752 e 1295 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 18451/16; 22426/14.

Il concessionario può stare in giudizio solo per gli atti emessi direttamente

Orbene, la circostanza che il Comune abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell’attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale. Ne consegue che la società  non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici  regionali con l’odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018)» (cfr. Cass. nr 20954/2019).

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifiche – Scissione dei termini – Effetti

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente ( Cass. Sez. Un. 17-12-2021 n. 40543).

COSAP – Niente iscrizione a ruolo senza previo titolo esecutivo

Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato – dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.

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RISCOSSIONE COATTIVA – Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

L’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata) e dall’art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale.