Accertamento e Riscossione

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 6000 del 12/3/2018 – Ingiunzione – Discende da atto definitivo

la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale — ove seguita ad accertamento non impugnato — non integra lite pendente sul fondamento della pretesa impositiva, implicando detta ingiunzione atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27163; Cass. sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19204; Cass. sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6205).

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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 1100 del 18/1/2018 – Prescrizione – Quinquennale

..secondo l’insegnamento di questa Corte “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’alt. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

NOTIFICHE – Cassazione – Ordinanza n.234 del 8/1/2018 – Accertamento – Notifica con posta privata – Inesistenza

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16)”

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato

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RISCOSSIONE COATTIVA – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 28576 del 29/11/2017

“Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

ICI – Accertamenti – Notifica con raccomandata a.r. – Cassazione – Ordinanza n.25952 del 31/10/2017

“la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della I.n.890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (Sez.5, n.9111 del 2012).”