Accertamento e Riscossione

NOTIFICHE per compiuta giacenza solo con prova della ricezione della seconda raccomandata

alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L.n.890 del 1982, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale,  mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza  effettiva, dell’atto notificando stesso”.

TIA – Il concessionario del servizio RIFIUTI può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione

pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella esattoriale ed ingiunzione impugnabili solo per vizi propri

Principio in base al quale (con riferimento all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

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Nessuna notifica senza la raccomandata che comunica la giacenza – Non basta avviso nella cassetta postale

L’art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell’autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall’ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell’AMA di Roma, deve avvenire in base all’art 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. con l’invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell’accertamento presso la casa comunale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.

Cassazione Sezioni Unite Sentenza 40543 del 17 12 2021

Alla notifica degli atti tributari tramite messo si applica la scissione soggettiva dei termini

Cassazione Sezioni Unite Sentenza 40543 del 17 /12 /2021

La scissione soggettiva, infatti, come già detto, non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti, mentre, se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’Ufficiale Giudiziario (ovvero all’ufficio postale).

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