Accertamento e Riscossione

RIFIUTI/TARI – L’istanza di rimborso non può rimettere in discussione i criteri di determinazione del tributo non impugnati

… in sede di istanza di rimborso non è consentito rivisitare retroattivamente i criteri e i principi su cui si è fondata la prestesa impositiva, pervenendo csì a richiedere al giudice una valutazione sostituiva su nuovi elementi del rapporto tributario…

SI RINGRAZIA L’AVVOCATO ANTONIO CHIARELLO per la preziosa segnalazione.

Per evitare la DECADENZA è sufficiente la consegna tempestiva all’ufficio postale dell’atto tributario

Ad ogni modo, l’inoltro dell’atto da notificare alle Poste in data 30 dicembre 2020 fa ritenere rispettato il termine secondo il meccanismo della scissione degli effetti temporali della notifica di cui si è detto e che, anche recentemente, la Suprema Corte (Cassazione n. 15898/2021; idem n. 14580/2018) ha esteso alla partecipazione degli atti tributari.

Si ringrazia l’Avvocato Giovanni Nardone per la preziosa segnalazione

Negli accertamenti per i tributi locali, legittima la sottoscrizione mediante indicazione a stampa del soggetto responsabile

Questa Corte ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass. Sez. 6-5, n. 20628/2017 e 12756/2019). La  giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. 20628 / 2017, 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma  speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29820 Anno 2021 del 25/10/2021

RIFIUTI – TARSU – Contraddittorio preventivo – Obbligo – Non sussiste – Cassazione – Ordinanza 26886 del 5/10/2021

Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel  procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo  possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione.