Riscossione Coattiva

COSAP – Niente iscrizione a ruolo senza previo titolo esecutivo

Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato – dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.

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RISCOSSIONE COATTIVA – Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

L’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata) e dall’art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella esattoriale ed ingiunzione impugnabili solo per vizi propri

Principio in base al quale (con riferimento all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

RISCOSSIONE COATTIVA – Tribunale FI – Sentenza 4/11/2020 – Codice della strada – Maggiorazione – Riscuotibile tramite ingiunzione

“Ne deriva che deve ritenersi infondata l’eccezione riproposta dall’appellato di non applicabilità della maggiorazione di cui all’art. 27 c. 6 L. n. 689 del 1981 nel caso di riscossione mediante ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910.”