Ingiunzione fiscale

RISCOSSIONE COATTIVA – Precetto – Reiterazione – Modalità – Cassazione – Ordinanza 25480 del 12/11/2020

“…Si tratta infatti del medesimo tributo per gli stessi anni (e quindi della stessa causa petendi) e pertanto una volta notificato tempestivamente il titolo esecutivo il Comune ha assolto all’onere a lui imposto a pena di decadenza dall’art. 1 comma 163 della legge n. 296/2006 e può notificare l’atto avente funzione di precetto contestualmente o successivamente; né può dirsi che l’ente creditore una volta notificato il titolo esecutivo abbia l’obbligo di rinnovare detta notifica ogni tre anni perché si tratta appunto di decadenza, che è evitata dal compimento dell’atto, e non di atto interruttivo della prescrizione. Una volta evitata la decadenza, la scelta dei tempi per procedere all’esecuzione forzata è rimessa all’ente creditore, che può attivarsi quando e come ritiene opportuno purché nel termine di prescrizione del credito…”

 

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione fiscale – Natura e caratteristiche – Cassazione – Ordinanza 10896 del 18/4/2019

” questa Corte ha già affermato che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).”

Sanzioni codice della strada – Riscossione coattiva – utilizzo dell’ingiunzione – Legittimità – Cassazione – Sentenza 24722 del 8/10/2018

In conclusione, come già rilevato da questa Corte nei precedenti arresti in materia (Cass. 28/09/2017, n. 22710 e Cass. 13/11/2017, n. 26736), la legge consente (e consentiva nel 2008) ai comuni di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione.

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 6000 del 12/3/2018 – Ingiunzione – Discende da atto definitivo

la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale — ove seguita ad accertamento non impugnato — non integra lite pendente sul fondamento della pretesa impositiva, implicando detta ingiunzione atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27163; Cass. sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19204; Cass. sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6205).