Riscossione Coattiva

COSAP – Ingiunzione fiscale – Funzione – Legittimità – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza del 11/11/2020

L’ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell’art. 130, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta per cui, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione – Sottoscrizione – Funzionario – Atto di designazione – Cassazione – Ordinanza 26556 del 23/11/2020

La quinta Sezione della Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia, ribadisce la necessità che, in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva al concessionario, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile deve risultare da apposito atto sottoscritto.

“Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n.31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 8’7, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995″.

 

RISCOSSIONE COATTIVA – Precetto – Reiterazione – Modalità – Cassazione – Ordinanza 25480 del 12/11/2020

“…Si tratta infatti del medesimo tributo per gli stessi anni (e quindi della stessa causa petendi) e pertanto una volta notificato tempestivamente il titolo esecutivo il Comune ha assolto all’onere a lui imposto a pena di decadenza dall’art. 1 comma 163 della legge n. 296/2006 e può notificare l’atto avente funzione di precetto contestualmente o successivamente; né può dirsi che l’ente creditore una volta notificato il titolo esecutivo abbia l’obbligo di rinnovare detta notifica ogni tre anni perché si tratta appunto di decadenza, che è evitata dal compimento dell’atto, e non di atto interruttivo della prescrizione. Una volta evitata la decadenza, la scelta dei tempi per procedere all’esecuzione forzata è rimessa all’ente creditore, che può attivarsi quando e come ritiene opportuno purché nel termine di prescrizione del credito…”

 

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione fiscale – Natura e caratteristiche – Cassazione – Ordinanza 10896 del 18/4/2019

” questa Corte ha già affermato che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).”