Riscossione Coattiva

Sanzioni codice della strada – Riscossione coattiva – utilizzo dell’ingiunzione – Legittimità – Cassazione – Sentenza 24722 del 8/10/2018

In conclusione, come già rilevato da questa Corte nei precedenti arresti in materia (Cass. 28/09/2017, n. 22710 e Cass. 13/11/2017, n. 26736), la legge consente (e consentiva nel 2008) ai comuni di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione.

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 6000 del 12/3/2018 – Ingiunzione – Discende da atto definitivo

la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale — ove seguita ad accertamento non impugnato — non integra lite pendente sul fondamento della pretesa impositiva, implicando detta ingiunzione atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27163; Cass. sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19204; Cass. sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6205).

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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 1100 del 18/1/2018 – Prescrizione – Quinquennale

..secondo l’insegnamento di questa Corte “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’alt. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

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RISCOSSIONE COATTIVA – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 28576 del 29/11/2017

“Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.