Canone Concessione Impianti Pubblicitari

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IMPIANTI PUBBLICITARI – Non si forma il silenzio-assenso se l’istanza è incompleta

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, costituisce principio generale consolidato in materia che “per la formazione dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso è sufficiente il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza una risposta dell’amministrazione solo se l’istanza sia assistita da tutte le condizioni e dai presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta <<Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876>>. (…) In conclusione, il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della p.a.” (Cons. St., sez. V, n. 428/2019).

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Diniego legittimo se la collocazione del mezzo PUBBLICITARIO genera distrazione alla guida

Ciò anche in relazione alle caratteristiche di illuminazione notturna (cfr. fotografia doc. 13 di parte resistente), e con riguardo al fatto che l’insegna medesima è situata in prossimità di una corsia di accelerazione, ovvero in un punto in cui l’assenza di fattori di distrazione assume speciale rilievo, sia per coloro che si immettono sul R.A. 05, sia per quanti lo stanno già percorrendo. Peraltro, proprio la collocazione e l’orientamento, come innanzi descritti, precludono alla “insegna” di che trattasi di assolvere alla funzione tipica di individuazione i locali dell’impresa.

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Imposta pubblicità, Tosap e canoni locazione o concessione sono cumulabili per impianti su beni del Comune

come già affermato da questa Corte (cfr.Cass. n.11673/2017), in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in godimento, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (come nel caso in esame), atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993…

SULL’ ARGOMENTO:

 

Niente PUBBLICITA' di rilevanti dimensioni sugli edifici poste in zone a vincolo

Niente PUBBLICITA’ di rilevanti dimensioni sugli edifici in zone a vincolo

le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell’Amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, sentenza del 10.6.2011 n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata).

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Provvedimento di rimozione – Impugnabile solo davanti al giudice ordinario

Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).