Canone Concessione Impianti Pubblicitari

Sulla sede dell’attività sono autorizzabili più INSEGNE DI ESERCIZIO

Consiglio_Di_Stato_Sentenza_6916_14_10_2021

non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e diun automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima. Un tale effetto troverebbe “smentita, sia pure a fini tributari” nell’art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, “in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa” (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).

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CANONE UNICO – Pubblicità – Insegne – Permesso di costruire – Non costituisce autorizzazione – TAR NA – Sentenza 5583 del 24/8/2021

Invero, escluso che le insegne pubblicitarie possano installarsi previo rilascio del permesso di costruire che ne suggelli la conformità urbanistica ed edilizia, finiscono con il perdere rilievo anche tutte le questioni correlate alla detta conformità per modo che fondatamente la ricorrente deduce in sostanza che non vi sarebbe alcuna possibilità per società ricorrente di capire il perché le insegne vengano ritenute abusive, inoltre, non vi sarebbe alcun dato in ordine alle insegne, nessuna dichiarazione del Comune circa eventuali non conformità quanto a dimensioni, forma e colore rispetto alle norme paesaggistiche oppure rispetto alle norme del regolamento comunale oppure ancora rispetto alle altre similari attività commerciali, di tal ché il provvedimento impugnato si appalesa in parte de qua come illogico e contraddittorio

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Rinnovo – Diniego nelle more di gara – Illegittimità – TAR FI – Sentenza 833 del 1/6/2021

Il rinvio generico allo svolgimento di procedura di evidenza pubblica allo stato non deliberata né indetta viene addotto come ragione ostativa al rinnovo dell’autorizzazione, traducendosi così in una inammissibile condizione meramente potestativa del Comune di decidere sul quando indire la procedura a evidenza pubblica, inammissibile in quanto vanifica la libertà di iniziativa economica del privato sine die, difettando concretezza e certezza dei termini nel manifestato intendimento di indizione della gara posta come propedeutica al rilascio delle autorizzazioni (TAR Toscana, III, 21.7.2017, n. 939; TAR Lazio, Roma, II, 26.6.2014, n. 6778)

PUBBLICITA’ – CIMP – Tariffe – Aumenti – Limiti e modalità di applicazione – Consiglio di Stato – Sentenza 2548 del 26/3/2021

…Pertanto, l’incremento del canone di cui all’art. 62 citato va calcolato non sulle tariffe base nazionali, bensì sulle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità già incrementate in sede comunale sulla base della normativa in materia.

PUBBLICITA’ – Pluralità di insegne di esercizio – Legittimità – CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 2587 del 29/3/2021

Non è pertanto corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa.

Consiglio_Stato_2587_del_29_3_2021