Canone Unico

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO per pubblici servizi tra TOSAP, COSAP e CANONE UNICO

In un siffatto contesto, – che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all’erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, – la disciplina posta dal terzo comma dell’art. 63, cit., deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto
previsto per legge in relazione alla «medesima occupazione», – e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), – non può essere richiesto in aumento  di quelle prestazioni che, – così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), – operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente; – conclusione, questa, che l’evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la I. 27 dicembre  2019, n. 160, art. 1, c. 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, – non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, – del «canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province», così che detto canone di nuova istituzione «è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»

Il Regolamento sul CANONE UNICO non è immediatamente lesivo in assenza di atti applicativi

…l’art. 22 comma 2 prevede una peculiare ipotesi ostativa al rilascio del nuovo titolo concessorio in caso di decadenza del precedente, ma anche in tale ultimo caso la lesività presuppone un atto applicativo…

CONFORMI:  (NEW !!!) AGGIORNAMENTO

 

 

SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO E PRESUNZIONE “IURIS TANTUM” DI DEMANIALITA’

La presunzione contenuta nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, all’art. 22, comma 3, all. F, sulle opere pubbliche, secondo la quale fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, ossia le aree che, per l’Immediata accessibilità a dette strade, debbano considerarsi parte integrante – come pertinenze – del complesso viario o del Comune – disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dalla norma (L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. b)) che, in tema di classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico, include tra le strade comunali quelle ubicate “all’interno degli abitati” – pone una presunzione “iuris tantum” di demanialità, che ammette la prova, contraria (incombente sul destinatario della pretesa dell’ente territoriale di recupero dell’indennità di occupazione), la quale, tuttavia, è circoscritta all’esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell’area in contestazione (circostanze non emerse nel caso di specie ed anzi rimaste escluse per effetto della motivazione addotta dalla Corte di appello a sostegno dell’impugnata sentenza).

RINGRAZIAMO L’AVV. SAMANTHA ZEBRI PER LA PREZIOSA SEGNALAZIONE

Paline e pensiline bus non utilizzate pagano l’IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito
dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla xxx  possono essere oggetto d’imposizione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse  per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Provvedimento di rimozione – Impugnabile solo davanti al giudice ordinario

Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).