La tanto attesa ed agognata proroga, alla fine, non c’è stata.
Nella definitiva conversione in Legge del Milleproroghe (D.L.183/2020), non si rinviene traccia di rinvii, automatici o facoltativi, all’anno 2022, per l’entrata in vigore del nuovo prelievo. I Comuni avranno quindi un mese di tempo per adottare i Regolamenti (uno quello per il Canone Unico ed uno per il Canone Mercati).
Trenta giorni per riscrivere le norme e disciplinare le occupazioni di suolo e dei messaggi pubblicitari nel territorio. Così, gli Enti Locali saranno chiamati a predisporre attività piuttosto complesse ed articolate. Si tratterà, infatti, di allestire anche e soprattutto i nuovi piani tariffari; operazione, quest’ultima, tutt’altro che agevole e che impegnerà i Funzionari ed i Dirigenti nell’analisi delle banche dati, nell’estrapolazione ed aggregazione delle casistiche, nella simulazione degli effetti dei nuovi coefficienti moltiplicatori coordinandoli con le tariffe standard previste dalla Legge 160/2019 nell’ottica, più che diffusa e scontata, di voler mantenere inalterata la pressione fiscale previgente.
Saranno perlopiù gli Uffici delle Entrate, spesso individuati quali coordinatori del processo di redazione dei testi regolamentari e, comunque, chiamati giocoforza in causa sulla materiale applicazione dei nuovi prelievi, a doversi fare carico di raccordare gli interventi dei vari uffici coinvolti dai numerosi processi: Attività Produttive, Urbanistica, Polizia Locale, ecc.
Un tema delicato e centrale, con cui gli estensori delle nuove normative locali dovranno fare i conti, sarà infine quello della predisposizione, dell’individuazione o del ridisegno degli iter per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Non poche e ragguardevoli si segnalano, al proposito, le insidie tecniche ed operative nel coordinamento di dettaglio delle varie e spesso difformi fasi tra i differenti uffici (raccolta pareri, avanzamento pratiche, modalità di rilascio, ecc.).
C’è di più. Alcuni pesanti interrogativi si addensano anche sulla strutturazione e sul taglio con cui caratterizzare i regolamenti in assenza di adeguati strumenti di governo urbanistico del territorio quali, ad esempio, i Piani Generali degli Impianti Pubblicitari. Il legislatore si è limitato ad inserire nella normativa soltanto un blando richiamo disponendo di riportare nei regolamenti alcuni valori essenziali e senza porre vincoli stringenti ma, sta di fatto, che, la carenza di tali strumenti di pianificazione territoriale rischia di pregiudicare la costruzione di un quadro organico di intervento nella gestione della comunicazione pubblicitaria e nell’occupazione degli spazi pubblici.
Dunque, le attività di redazione delle norme regolamentari, che diventano oggi fonti normative primarie, dovranno conoscere una brusca accelerazione.
A ricordarlo è anche l’IFEL (www.fondazioneifel.it) che, con due differenti note rivolte agli Enti Locali, affronta in questi giorni i temi delle gestioni a “canone fisso” e della necessità di adeguare le bozze regolamentari già diffuse.
In particolare, per le gestioni a canone fisso, IFEL, fugando alcuni dubbi sorti al riguardo, ritiene che tale modalità gestionale (che sostanzialmente prevede che il concessionario delle attività di accertamento e riscossione riconosca all’Ente una somma fissa, a forfait, accollandosi tutti gli oneri gestionali e trattenendosi le quote eccedenti il canone fisso riconosciuto all’Ente), possa ancora risultare compatibile con il nuovo quadro normativo delineatosi in materia di Canone Patrimoniale Unico. Trattasi, è bene specificarlo, di disciplina che si attaglia soprattutto agli Enti di piccole dimensioni.
IFEL poi, nella seconda nota, recupera alcune tematiche segnalando la necessità di un loro inserimento nel “corpus” regolamentare.
I maggiori punti di novità di questa revisione riguardano, per Ifel:
- una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
- la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
- una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
- il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.
Si tratta, in buona sostanza, di un recepimento, quanto mai opportuno, delle problematiche, delle criticità e delle posizioni emerse nel dibattito dottrinario che ha visto impegnati in questi mesi studiosi, operatori del settore e tecnici del Mef. Ed è proprio dagli approdi cui sono giunti questi ultimi in materia di servitù di pubblico passaggio e di sistema sanzionatorio che, nello specifico, Ifel sembra marcare le distanze.
LE DIFFERENZE CON IL MEF: Sul sistema sanzionatorio Ifel sostiene che: “Nel caso di omesso versamento, infatti, il MEF ha ritenuto doversi applicare la sanzione di cui all’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, la quale prevede una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. La scelta dello schema proposto (art.18) è ricaduta, invece, sull’applicazione di una sanzione più favorevole stabilita in misura pari al 30%, ritenuta più ragionevole, anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive. Tale possibilità derogatoria appare percorribile in forza dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, il quale, come noto, sancisce la potestà regolamentare dell’ente anche con riferimento alle entrate diverse da quelle tributarie. D’altro canto, la lett. h) è collocata nel comma 821, che elenca i contenuti minimi del regolamento comunale, confermando quindi la potestà d’intervento in ambito sanzionatorio.
Sulla servitù di pubblico passaggio ancora Ifel ritiene che: “ Un ulteriore elemento di divergenza con il MEF, già connotato da numerosi interrogativi, è quello che attiene alla realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Come è noto tale fattispecie non è contemplata dalla nuova disciplina del Canone unico. In particolare, alla luce delle argomentazioni sostenute dal MEF, l’assenza di un espresso richiamo normativo determinerebbe il venire meno della soggettività passiva del canone, determinandosi così un elemento di forte discontinuità rispetto alla disciplina previgente nella quale, si ricorda, tanto in regime Tosap che in regime Cosap, il legislatore aveva espressamente previsto l’assoggettabilità delle occupazioni degli spazi privati, quando, per volontà del proprietario, tali spazi siano messi a disposizione di una platea indefinita di cittadini per soddisfare un’esigenza comune ai membri della collettività uti cives.
La lettura ministeriale non trova pertanto condivisione nello schema di regolamento proposto (art. 33) in quanto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999), si deve a nostro avviso ritenere che l’occupazione di dette aree comporta una sottrazione della superficie occupata all’uso pubblico idonea a giustificare l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale.
Questo assunto trova ulteriore conforto nell’art. 825 del Codice Civile, rubricato “Diritti demaniali su beni altrui”, il quale prevede che “Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [c.c. 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [c.c. 824], quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.” . In sostanza, tutte le volte che le servitù di uso pubblico vengono in essere a vantaggio di una collettività indeterminata di persone, debbono sottostare al regime autoritativo previsto per le aree demaniali. La servitù di pubblico passaggio è a tutti gli effetti un diritto reale di godimento spettante alla collettività di transitare liberamente sul bene del privato”
Sul punto, peraltro, era già intervenuta Anutel con una puntuale e convincente ricostruzione del Dott. Alessandro Merciari https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-servitu-pubblico-passaggio-canone-unico-patrimoniale-AD4yRDKB
E sempre la stessa Anutel (www.anutel.it), ancor prima, aveva adeguato ed aggiornato agli emergenti orientamenti, le bozze di Regolamento e l’ulteriore documentazione (delibera tipo, coefficienti, relazioni) a corredo.
Quindi al 31 marzo la scadenza per l’adozione dei Regolamenti ?
Teoricamente si ma, in realtà, il 31 marzo rappresenta il termine per l’approvazione dei bilanci e, in questo incerto e movimentato scenario politico, non è certo da escludersi una proroga.
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