Canone Unico

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Il Comune non è obbligato a rinnovare la concessione di suolo pubblico

Non sussiste alcuna violazione della normativa di settore (D.Lgs. n. 285/1992, D.P.R. n. 495/1992 e legge n. 124/2017), né dei Regolamenti regionali n. 2/2006 e n. 11/2019, né della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, poiché da quelle norme e disposizioni non potrà mai discendere l’obbligo del Comune di autorizzare in deroga quell’impianto, né quello di rinnovare la concessione del suolo pubblico alla ricorrente.

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PUBBLICITA’ – Diniego solo a seguito di istruttoria e adeguata motivazione

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “Ai sensi dell’ art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2020, n. 2296; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 13/06/2017, n. 398).

 

La P.A. deve sempre esprimersi sull’ istanza per gli impianti pubblicitari

La circostanza che l’iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente satisfattiva dell’interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.

Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (così Cons. Stato, sez. VI., 17 dicembre 2013, n. 6037, cfr. pure Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n.12204).

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Le occupazioni a fini di lucro realizzate da una S.p.A. pagano la TOSAP

la corte ha correttamente ritenuto per un verso che presupposto per l’applicazione della TOSAP è, come nel caso di specie, l’occupazione del suolo comunale che faccia parte del patrimonio indisponibile e per un altro verso che, svolgendo la parte contribuente un’attività che non costituisce un servizio pubblico ma è indirizzata a fini di lucro da parte di un soggetto privato costituito nella forma di società per azioni.

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Per il COSAP vige la prescrizione decennale

in tema di prescrizione, alla luce del principio secondo cui il canone (cd. «Cosap») rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. (cfr. Cass. n. 3710 del 2019, SU n. 11026 del 2014).