TOSAP – Occupazione per conto di IACP – Esenzione – Non dovuta – Cassazione – Ordinanza 24618 del 4/11/2020
“A nulla, pertanto, rileva il fatto che gli alloggi da costruire siano di proprietà dello IACP e che, al termine dell’appalto, anche la gestione di essi tornerà in capo al predetto ente, poiché, nel periodo di durata dell’appalto, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito da una società che agisce in piena autonomia, con finalità di lucro, e non quale mero sostituto dell’Ente stesso. Ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dell’Ente pubblico. Si veda anche Cass. 11689/17; 11886/17; Cass. 19693/18; e da ultimo Cass. 28341/19).”